Capo I
GENERALITÀ E SCOPI
Art. 1.
La Croce Rossa Sammarinese è una Associazione indipendente. Ha la sede a San Marino e possiede il diritto di personalità.
L'Associazione aderisce ai principi di tutte le Convenzioni internazionali relative alla Croce Rossa e collaborerà con le istituzioni ufficiali nazionali ed estere aventi funzioni similari.
La Croce Rossa Sammarinese è ufficialmente riconosciuta dallo Stato di San Marino quale unica Associazione di Croce Rossa Nazionale in tutto il territorio della Repubblica.
Art.2
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art 3
L'emblema dell'Associazione è la croce rossa in campo bianco a norma delle convenzioni internazionali vigenti.
L'emblema, la bandiera e il bracciale della Croce Rossa, essendo simboli di neutralità, non possono essere usati senza speciale autorizzazione.
L'emblema dell'Associazione è impresso sulla bandiera sociale, su tutti gli atti dell'Associazione, sul materiale dei servizi sanitari, sul bracciale del personale, in conformità ad un modello unico stabilito dal Presidente.
Art. 4
La Croce Rossa Sammarinese - nello spirito della tradizione di neutralità e solidarietà umana della Repubblica di San Marino - ha per scopo di collaborare, nella eventualità di atti di guerra, con i servizi di sanità e di assistenza di altri Stati.
In tempo di pace essa orienterà la sua attività a profitto della sanità pubblica istituendo corsi di formazione e di aggiornamento per il personale infermieristico; promuovendo l'educazione sanitaria nelle scuole e sensibilizzando ad essa l'opinione pubblica; offrendo il proprio appoggio all’Associazione Volontari Sammarinese del Sangue in modo che venga assicurata la massima efficienza di questo servizio.
Verrà in aiuto alle autorità competenti in caso di catastrofe o calamiti generali in San Marino e all'estero; assumerà tutte le iniziative che riterrà più efficaci per la protezione civile della popolazione; coopererà nell’assistenza dei profughi; si studierà di sviluppare lo spirito di solidarietà e di collaborazione fra tutti gli uomini, le donne e la gioventù del mondo.
Art. 5
La Croce Rossa Sammarinese si terrà estranea a tutte le tendenze politiche e ammetterà nel suo seno, senza distinzione di sesso, di razza e di religione tanto i sammarinesi quanto gli stranieri e farà beneficiare gli uni e gli altri della sua attività umanitaria.
Capo II
I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 6
La Croce Rossa Sammarinese é posta sotto l'alto patronato dei Capitani Reggenti pro-tempore.
Nell'espletamento dei compiti statutari l’Associazione agisce per accreditamento del Governo della Repubblica e quindi in reciproco accordo fiduciario col medesimo.
La Croce Rossa Sammarinese comprende soci onorari, ordinari e sostenitori.
Art. 7
Soci onorari possono essere nominati – su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell’Assemblea dei Soci – le persone che abbiano reso eminenti servizi all’Associazione o che, con la loro presenza, possono onorare l’Associazione stessa.
Sono iscritti come soci ordinari coloro che versano la quota fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea. Sono iscritti come soci sostenitori coloro che versano una quota che sia almeno il quadruplo della quota ordinaria.
Art. 8
Ogni Ente collettivo, pubblico o privato, può, alle stesse condizioni indicate nei precedenti articoli, essere iscritto come socio sostenitore.
Art. 9
La qualità di Socio si perde per dimissione o per morosità nei pagamenti della quota sociale o per radiazione da parte dell’Assemblea nel caso che il socio sia stato condannato per misfatto infamante o quando non sia ritenuto degno di far parte dell’Associazione per riconosciuto difetto morale.
Capo III
ORGANIZZAZIONE
Art. 10
Organi della Croce Rossa Sammarinese sono:
- l’Assemblea de Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 11
L'Assemblea dei Soci è il maggior organo della Croce Rossa Sammarinese e potrà essere Ordinaria o Straordinaria.
Quella Ordinaria si terrà una volta l'anno su convocazione del Presidente.
L'Assemblea Straordinaria invece è fissata dal Consiglio Direttivo quando questo lo riterrà necessario nell'interesse dell'Associazione quando è richiesta da un quinto dei Soci che devono indicare l'oggetto da trattarsi dall'Assemblea.
Art. 12
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, o in caso di impedimento, dal Vice Presidente o da altro Membro del Consiglio Direttivo. 1l verbale sarà redatto dal Segretario Generale.
Art. 13
L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- la revisione degli Statuti,
- le proposte del Consiglio Direttivo;
- le proposte dei Soci. Per l'Assemblea Ordinaria tali proposte dovranno essere rimesse per iscritto al Consiglio Direttivo o al Presidente
-nomina i Soci Onorari.
Art. 14
Le decisioni dell'Assemblea saranno adottate per votazione a maggioranza relativa dei voti. Le votazioni avverranno secondo le modalità che l'Assemblea Adotterà di volta in volta.
Art. 15
La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovrà essere comunicata mediante avviso almeno dieci giorni prima e contenere l'ordine dei giorno.
Art. 16
L'Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione quando interverranno almeno la metà dei Soci.
Trascorsa un'ora da quella indicata senza aver raggiunto il numero valido, l'Assemblea si intende indetta in seconda convocazione e sarà valida con qualsiasi numero di Soci.
ILCONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
I1 Consiglio Direttivo esplica l’attività dell'Associazione assumendo tutte le iniziative che riterrà utili od opportune per il conseguimento dei fini umanitari della Società.
Competono inoltre al Consiglio Direttivo tutti i poteri e i compiti non espressamente demandati all’Assemblea e segnatamente quelli relativi alla presentazione del bilancio annuale.
Art. 18
I1 Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere e di cinque membri.
Tutte le nomine hanno la durata biennale e sono riconfermabili.
Art. 19
Fanno parte inoltre del Consiglio Direttivo:
- il Deputato alla Sanità ed il Segretario di Stato per gli Affari Esteri o un loro rappresentante;
- un medico con compiti di consulenza nominato dall'Assemblea dei Soci.
Art. 20
Le sedute del Consiglio Direttivo sono dirette dal Presidente che, in caso di impedimento, è supplito dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio stesso.
Il verbale è redatto dal Segretario Generale. In caso di parità dei voti avrà valore determinante il voto del Presidente.
Art. 21
I1 Consiglio Direttivo potrà conferire la Croce al Merito della Croce Rossa Sammarinese a persone che abbiano elargito straordinari aiuti finanziari o che si siano distinte per eccezionali opere morali a favore della Croce Rossa Sammarinese.
Le Croci al Merito saranno di due tipi:
- 1° grado (oro);
- 2 grado (argento).
IL PRESIDENTE
Art. 22
lI Presidente rappresenta la Croce Rossa Sammarinese nei rapporti interni ed esteri, convoca l'Assemblea dei Soci sia Ordinaria che Straordinaria, presiede il Consiglio Direttivo, vigila sulla esecuzione di quanto deliberato dagli Organi Superiori; salvo ratifica può adottare in caso di urgenza decisioni anche di competenza degli organi superiori.
I1 Presidente può, dietro sua richiesta, o per impedimento, essere sostituito nelle funzioni cui sopra dal Vice Presidente.
SEGRETERIA CENERALE
Art.23
I1 Segretario Generale ha i seguenti compiti:
a) Il disbrigo degli affari correnti della Segreteria dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, nonché la redazione del rapporto annuale, l'amministrazione dell'Archivio e del materiale;
b) La direzione ed amministrazione delle eventuali pubblicazioni della Croce Rossa Sammarinese;
c) La corrispondenza, l'amministrazione dei materiali, gli ordini di pagamento;
d) Cura l'organizzazione per la raccolta dei fondi, le quote dei soci e le elargizioni fatte alla Croce Rossa.
TESORERIA
Art. 24
Al Tesoriere sono affidati i fondi di pertinenza della Società. Compete al Tesoriere la redazione dei conti annuali da chiudersi il 31 dicembre in modo da permettere alla Commissione di controllo di poterli verificare entro il gennaio successivo.
Art. 25
Entro il mese di gennaio avrà luogo la verifica dei conti dell'anno precedente. Questa verifica sarà fatta da una Commissione di controllo composta di tre membri nominati dall’Assemblea.
Capo IV
FINANZE
Art. 26
Per la responsabilità della Croce Rossa Sammarinese risponde unicamente il patrimonio dell’Associazione.
Art. 27
I mezzi della Croce Rossa Sammarinese si compongono: a) del patrimonio composto da: immobili, donazioni, titoli, materiali. Sul modo di impiego de patrimonio e sulle direttive per l'amministrazione di esso decide il Consiglio Direttivo; b) delle entrate composte dalle quote dei soci, dal reddito della vendita degli stampati, ecc. dal reddito del patrimonio, delle sovvenzioni, delle donazioni e dei legati, dei proventi da raccolte, organizzazioni ecc. in favore della Croce Rossa Sammarinese. Il Consiglio Direttivo decide sulle uscite.
Capo V
SCIOGLIMENTO
Art. 28
La Croce Rossa Sammarinese non può essere sciolta che da una decisione dell’Assemblea dei Soci. La decisione può essere presa solo dai quattro quinti dei soci effettivi aventi diritto di voto.
Spetterà all’Assemblea dei Soci di stabilire la destinazione del materiale in dotazione della Croce Rossa e del suo patrimonio.